Revisione periodica
Le auto devono essere tenute in condizioni tali da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e le emissioni nocive entro i limiti stabiliti dalla legge (articolo 79 del Codice della strada) Per questo, devono essere sottoposte a revisione a scadenze prefissate (articolo 80).
La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
Con il Decreto Liberalizzazioni di Monti anche il controllo dei gas di scarico delle auto è reso obbligatorio solo in concomitanza della revisione e non più con cadenza annuale. In sintesi per le autovetture nuove l’obbligo scatta solo dopo 4 anni in occasione del primo controllo e successivamente ogni due.
- il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non esclude però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
- per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell’anno di prima immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati) probabilmente non coincide con l’anno di emissione della carta di circolazione attuale; l’anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
- per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;
Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.
Qui di seguito elenchiamo, sinteticamente, i controlli espressamente previsti dal D.M. 408 del 6/8/1998, che si effettueranno in sede di revisione:
- Stato meccanico, funzionamento dei freni e relativo impianto frenante
- Efficienza e sicurezza sterzo e volante
- Campo di visibilità conducente
- Luci e impianto elettrico
- Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
- Telaio ed elementi fissi del telaio
- Equipaggiamenti del veicolo (cinture di sicurezza, triangolo, ecc.)
- Inquinamento acustico ed atmosferico
- Identificazione del veicolo (numero di telaio, targhetta identificativa del costruttore, targa).
Dopo l’ispezione si potrebbero verificare i seguenti esiti:
- “REGOLARE”: il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima scadenza
- “RIPETERE”: al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso, poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione previa presentazione di una nuova istanza di prenotazione; se il motivo del “RIPETERE” riguarda: assi, freni, sterzo e sospensioni per circolare è necessario che a bordo del veicolo ci sia la dichiarazione di un’Officina che certifichi gli interventi eseguiti, con l’indicazione che gli stessi sono stati effettuati “a regola d’arte”.
- “SOSPESO”: il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova visita con esito “REGOLARE”, quando i difetti riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza della circolazione o tali da determinare inquinamento acustico ed atmosferico. In questo caso l’utente potrà condurre il giorno stesso della revisione il veicolo in officina e riportarlo presso il centro operativo presso il quale si svolgerà la nuova visita.
Eccoci alle dolenti note. Vediamo nel dettaglio quali sono i rischi per la falsa dichiarazione, per la mancata revisione dei veicoli o per la reiterata inosservanza degli obblighi di legge.
Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Se viene accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.